Gli studi di settore dopo la manovra d’estate
ddl 223/06 – e la finanziaria 2007 – legge 296/06
(Dott. Gabriele Turelli)
Nell’ambito del contrasto all’evasione si è stabilito di ridurre il periodo di valenza del singolo studio di settore prima di una successiva revisione, che generalmente equivale alla richiesta di maggiori ricavi o compensi per risultare congrui. Le nuove norme prevedono infatti la riduzione del periodo sopra detto da quattro a tre anni.
Nella revisione si terrà conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione dei ricavi o compensi fondatamente attribuibili al contribuente, in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Tali indicatori sono individuati senza sentire il parere della commissione di esperti.
La riduzione del periodo di applicazione di uno studio prima della successiva revisione è da ritenersi un valido strumento per portare le imprese ed i professionisti ad adeguare i propri ricavi e dunque nell’ambito del contrasto all’evasione. Tuttavia è da sottolineare che gli studi tendono a catastizzare la redditività delle attività economiche senza tenere in considerazione le caratteristiche proprie di ciascuna di esse, indipendentemente dall’appartenenza ad un gruppo più o meno omogeneo di riferimento; non si tiene conto ad esempio di situazioni di crisi specifiche e/o di settore e/o congiunturali.
Le nuove norme hanno modificato anche le cause di esclusione, riducendone le ipotesi.
La precedente normativa prevedeva la non applicazione nel caso di contribuenti che:
ü dichiaravano redditi di periodi di imposta di durata diversa da 12 mesi;
ü dichiaravano ricavi o compensi superiori a 5.164.568,99 euro;
ü avevano iniziato o cessato l’attività nel periodo di imposta;
ü si trovavano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
La norma attuale prevede invece la non applicazione nel caso di contribuenti che:
ü dichiarano ricavi o compensi superiori a 7.500.000 euro
ü hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo di imposta, tranne nei casi in cui il medesimo soggetto cessa un’attività e ne comincia un’altra entro 6 mesi, l’attività costituisce prosecuzione di attività svolta da altri soggetti, si trovano in periodi di imposta di non normale svolgimento dell’attività
L’ipotesi della lett.b) si applica già dal periodo di imposta in corso al 31.12.2006.
Il disegno seguito dalle nuove norme è volto a rafforzare la validità presuntiva degli studi come metodo di accertamento. Con il decreto 223/06, cosiddetta manovra d’estate, infatti si sono equiparati i contribuenti in contabilità ordinaria con quelli in contabilità semplificata. Oggi è sufficiente che il contribuente risulti non congruo per una singola annualità per esser sottoposto ad accertamento automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal regime contabile adottato. In precedenza il regime contabile ordinario garantiva dall’accertamento automatico obbligando il controllore ad effettuare un accertamento analitico ed a invocare l’istituto della contabilità inattendibile. Successivamente era stata introdotta la regola del due su tre, ovvero si consentiva a chi teneva la contabilità ordinaria di non essere congruo per un periodo su tre consecutivamente considerati.
Per proseguire tra i provvedimenti che inaspriscono l’applicazione degli studi di settore si sottolinea l’incremento del 10% delle sanzioni per infedele dichiarazione quando la violazione concerne dati richiesti dallo studio di settore applicato.
La norma più rilevante è stabilisce che l’accertamento può essere emesso per il semplice fatto che il contribuente dichiari ricavi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dello studio di riferimento. In realtà ciò contrasta con molte sentenze giurisprudenziali che hanno affermato l’insufficienza dello strumento studio di settore a fini accertativi se non accompagnato da altri e sostanziali elementi, gravi precisi e concordanti per le caratteristiche della specifica attività svolta. In sostanza con la finanziaria si vuol dare allo studio di settore rilevanza di presunzione legale .
A fronte di una complessiva stretta sugli studi le nuove norme offrono una franchigia del 40% sui ricavi e compensi dichiarati (con un massimo di € 50.000) sugli accertamenti analitico - presuntivi per i contribuenti che, anche per adeguamento in dichiarazione, risultino congrui rispetto ai ricavi o compensi e coerenti rispetto agli specifici indicatori di comportamenti di normalità economica. A tali contribuenti non saranno irrogabili le sanzioni per infedeltà della compilazione del prospetto per la comunicazione dei dati rilevanti per l’elaborazione.
Alcuni dubbi si hanno sulla norma che prevede nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi l’applicabilità degli indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati. Si può ritenere che la norma pensi a quei contribuenti per i quali è verificata effettivamente una causa di esclusione come ad esempio per periodo non normale di svolgimento dell’attività. In questo caso infatti il fisco potrà chiedere la compilazione del prospetto relativo allo studio di settore che si sarebbe applicato in condizioni normali. Lo stesso dicasi nel caso di liquidazione ordinaria o cessazione dell’attività.
dott. Gabriele Turelli